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Notizie dal IV Settore

Ordinanza prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

fuoco

 

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di: accendere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; per saperne di più...

 


COMUNE di TAURIANOVA

Provincia di Reggio Calabria

 

 

Registro Unico Ordinanze n° 110 del 29.06.2010

 

 

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.-

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

 

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 427 del 07.06.2010;

Visto il titolo III del D.Lgs. n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l’art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n°52 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

 

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di:

-          accendere fuochi;

-          usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;

-          fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 Luglio 2010, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza pari a ml. 20/30;

Art. 4

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l’utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegrazione e compostaggio.

E’ previsto in casi eccezionali in deroga a quanto sopraccitato l’uso del fuoco a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Chiunque intenda accendere fuochi per l’abbruciamento dei suddetti materiali e tenuto a riempire l’apposito modulo da ritirare e riconsegnare all’ufficio di Protezione Civile (presso Comando Polizia Municipale) e/o all’ufficio U.R.P. (Sportello del Cittadino) del Comune di Taurianova, almeno cinque giorni prima della data prevista.

b) Le operazioni di abbruciamento non potranno essere effettuate nelle giornate particolarmente ventose ovvero dichiarate di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi.

c) Il terreno sul quale si intende effettuare l’abbruciamento, dovrà essere circoscritto ed isolato, per una fascia di 10 Mt. circa con solchi e qualunque altro mezzo in grado di arrestare le fiamme.

d) Il materiale che si intende incenerire, dovrà essere bruciato in quantità tali da non produrre potenziale pericolo per la stessa area in cui si svolgono tali operazioni.

e) Il fuoco dovrà essere sorvegliato ininterrottamente da persone (in numero non inferiore a tre) maggiorenni e dotati di appositi mezzi di spegnimento, verificando in modo scrupoloso che il fuoco sia completamente estinto, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

f) E’ necessario, per motivi di contenimento dell’inquinamento atmosferico, che l’abbruciamento dei materiali vegetali sopra menzionati avvenga in assenza di materie plastiche o comunque di natura diversa da quella lignea; e auspicabile inoltre, al fine di limitare la fumosità, solo l’abbruciamento dei residui vegetali sufficientemente essiccati.

g) L’abbruciamento potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 04.00 alle ore 08.00, salvo quanto diversamente disposto in base al numero delle richieste pervenute, alle esigenze di controllo e considerate inoltre le condizioni meteorologiche.

I moduli di cui sopra, potranno essere ritirati dalle persone interessate direttamente negli uffici sopra menzionati ed in essi dovranno essere indicati il giorno e l’ora in cui si intende effettuare l’abbruciamento, nel rispetto delle presente Ordinanza. Il modulo in copia oltre all’ufficio di protezione civile dovrà essere trasmesso al locale Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Calabria e al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Polistena a cura dell’interessato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante

al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

 

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa e aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00, ai sensi dell’art. 255 del D.L.vo n.152/2006;

3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

 

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

 

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

 

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco     tel. 115

Corpo Forestale                                             tel. 1515

Corpo Polizia Municipale                             tel.0966618050

Arma Carabinieri                                            tel. 112

Questura                                                           tel. 113

 

DISPONE

che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per il tramite dell’Ufficio Messi: alla Prefettura di Reggio Calabria, alle Forze dell’Ordine, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, distaccamento di Polistena, al Corpo di Polizia Municipale, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, alla Provincia di Reggio Calabria, al Servizio Regionale di Protezione Civile.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 29.06.2010

 

                                                                                LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

                                                                                                  Cirillo - Romano - Corvo

 

 

 

 

 

 

pdf COMUNICAZIONE DI ABBRUCIAMENTO (allegato ordinanza)

 

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